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ADDENDUM: clausole contrattuali obbligatorie DORA

Il presente Addendum sulle clausole contrattuali obbligatorie DORA ("Addendum") costituisce parte integrante ed è con il presente atto incorporato nel Contratto di licenza software e di servizi (di seguito il "Contratto") stipulato tra il Licenziatario e FireMon (congiuntamente le "Parti").

1. Introduzione

1.1. Il Digital Operational Resilience Act (Regolamento (UE) 2022/2554) (“DORA”) è una normativa dell'Unione europea entrata in vigore il 16 gennaio 2023 e applicabile a decorrere dal 17 gennaio 2025. Tale normativa incide sul Contratto stipulato tra le Parti.

1.2. Il presente Addendum è un modello settoriale, elaborato da operatori del proprietary trading, volto a recepire nei Contratti le clausole contrattuali obbligatorie previste da DORA e dai relativi Regulatory Technical Standards (“RTS”) (congiuntamente, le “Clausole Obbligatorie”).

1.3 Il presente Addendum ha il solo scopo di integrare le Clausole Obbligatorie nel Contratto. Tutte le altre disposizioni contrattuali in essere tra le Parti restano invariate. In caso di conflitto tra le clausole del Contratto e quelle del presente Addendum, prevalgono queste ultime.

1.4. I termini con iniziale maiuscola utilizzati ma non definiti nel presente Addendum hanno il significato loro attribuito in DORA o nel Contratto.

1.5. Considerate la natura e le modalità di utilizzo del Software e dei relativi servizi di supporto alla data di efficacia del presente Addendum, le Parti hanno concordemente stabilito che il Software e i relativi servizi di supporto forniti da FireMon in relazione al Contratto non si considerano comprensivi di funzioni essenziali o importanti ai sensi dell'art. 3(22) di DORA. Il Licenziatario è tenuto a informare FireMon qualora tale classificazione cambi.

1.6. Le presenti Clausole Obbligatorie costituiscono una modifica giuridicamente vincolante del Contratto, necessaria a consentire al Licenziatario di adempiere agli obblighi di legge propri o delle proprie affiliate. Il presente Addendum produce effetti dalla data dell'ultima sottoscrizione riportata di seguito oppure, in assenza di sottoscrizione, dalla data di efficacia del Contratto, ed è vincolante per entrambe le Parti.

2. Descrizione del Software e monitoraggio delle prestazioni

2.1. Le Parti convengono quanto segue:

  • 2.1.1. il Contratto descrive le funzionalità, le caratteristiche e i servizi correlati (il “Software”) che FireMon fornisce al Licenziatario.
  • 2.1.2. il Software è installato presso le sedi del Licenziatario. FireMon non è destinata né tenuta a ricevere, conservare o trattare dati personali o comunque sensibili, né dati non personali ai sensi di DORA, del Licenziatario (“Dati del Licenziatario”) in relazione al Software o ai relativi servizi di supporto. Il Licenziatario non trasmette né rende disponibili a FireMon i Dati del Licenziatario, salvo quando ciò sia necessario e concordato tra le Parti.

2.2. FireMon accetta i seguenti requisiti in relazione al Software e ai relativi servizi di supporto:

  • 2.2.1. Qualora FireMon riceva, acceda, conservi o comunque tratti Dati del Licenziatario in relazione al Software o ai relativi servizi di supporto, FireMon adotta misure adeguate a tutelare la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza di tali Dati del Licenziatario, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.
  • 2.2.2. Qualora FireMon detenga o tratti Dati del Licenziatario, in caso di insolvenza, risoluzione o cessazione dell'attività di FireMon, oppure alla cessazione del Contratto, FireMon garantisce l'accesso, il recupero e la restituzione di tali Dati del Licenziatario in suo possesso o sotto il suo controllo in un formato facilmente accessibile.
  • 2.2.3. In caso di incidente connesso alle TIC relativo al Software o ai relativi servizi di supporto, FireMon presta al Licenziatario una ragionevole assistenza in relazione a tale incidente, senza costi aggiuntivi o a un costo determinato in anticipo, tenuto conto della natura e della portata dell'incidente e dei servizi forniti da FireMon.
  • 2.2.4. FireMon coopera in misura ragionevole con le autorità competenti e le autorità di risoluzione del Licenziatario, nonché con i soggetti da queste designati, in relazione al Software e ai relativi servizi di supporto, nel rispetto della legge applicabile e di ragionevoli requisiti di riservatezza, sicurezza e controllo degli accessi.
  • 2.2.5. Ove ciò risulti appropriato in considerazione del Software e dei relativi servizi di supporto forniti, FireMon partecipa ai pertinenti programmi di sensibilizzazione sulla sicurezza TIC e alle attività di formazione sulla resilienza operativa digitale del Licenziatario, previo ragionevole preavviso e secondo tempistiche e ambiti concordati tra le Parti.

3. Risoluzione

3.1. In deroga alle disposizioni sulla risoluzione contenute nel Contratto, il Licenziatario può risolvere il relativo Contratto con effetto immediato in una qualsiasi delle seguenti circostanze:

  • qualora FireMon commetta una violazione significativa di leggi e/o regolamenti applicabili oppure una violazione sostanziale delle clausole del presente Addendum;
  • qualora, nel corso del monitoraggio del rischio informatico derivante da terzi, emergano circostanze ritenute idonee ad alterare l'esecuzione delle funzioni fornite da FireMon ai sensi del presente Addendum, inclusi cambiamenti sostanziali che possano incidere sull'accordo con FireMon o sulla situazione di quest'ultima;
  • in presenza di carenze comprovate di FireMon relative alla gestione complessiva del rischio informatico o alla sicurezza del Software o dei relativi servizi di supporto, incluse, ove applicabile, le modalità con cui garantisce la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei Dati del Licenziatario, siano essi dati personali o comunque sensibili oppure dati non personali ai sensi di DORA; oppure
  • qualora l'autorità competente non sia più in grado di vigilare efficacemente sul Licenziatario a causa delle condizioni o delle circostanze relative al rispettivo accordo contrattuale e/o Contratto.

3.2. Qualora un'autorità competente o un'autorità di risoluzione imponga al Licenziatario di risolvere un Contratto, il Licenziatario può risolverlo con un preavviso scritto di 90 giorni, salvo che si applichi e/o sia richiesto dall'autorità competente o dall'autorità di risoluzione un termine di preavviso più breve.

4. Disposizioni varie

4.1. Il Contratto, le relative modifiche e il presente Addendum costituiscono l'intero accordo tra le Parti.

4.2. Qualora una disposizione di DORA venga sostituita o invalidata, oppure qualora DORA (compresi eventuali aggiornamenti del Contracting RTS e del Subcontracting RTS) imponga modifiche alle clausole del presente Addendum, le Parti, nella misura in cui ciò sia richiesto per legge, negoziano in buona fede e formalizzano le modifiche necessarie mediante emendamento scritto al presente Addendum, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.

4.3. La legge che disciplina il Contratto disciplina anche le clausole integrate mediante il presente Addendum e i fori indicati nel Contratto sono competenti anche per tali clausole integrate.

4.4. Ciascuna Parte sostiene i propri costi, responsabilità e oneri in relazione al presente Addendum e alla sua attuazione.

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