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Contratto di licenza software e di servizio
FIREMON, LLC (DI SEGUITO “FIREMON”) FORNISCE IL SOFTWARE E I SERVIZI ESCLUSIVAMENTE ALLE CONDIZIONI E AI TERMINI STABILITI NEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE E DI SERVIZI (IL “CONTRATTO”) E A CONDIZIONE CHE IL LICENZIATARIO LI ACCETTI E LI RISPETTI. FACENDO CLIC SUL PULSANTE “ACCETTA” OPPURE INSTALLANDO, SCARICANDO, ACCEDENDO O UTILIZZANDO IN ALTRO MODO IL SOFTWARE, L’UTENTE ACCETTA, IN QUALITÀ DI “LICENZIATARIO”, DI ESSERE VINCOLATO DAL PRESENTE CONTRATTO. CON IL PRESENTE ATTO L’UTENTE (A) ACCETTA IL PRESENTE CONTRATTO E CONVIENE CHE IL LICENZIATARIO È LEGALMENTE VINCOLATO DAI SUOI TERMINI; E (B) DICHIARA E GARANTISCE DI AVERE IL DIRITTO, IL POTERE E L’AUTORITÀ, PER CONTO DEL LICENZIATARIO, DI STIPULARE IL PRESENTE CONTRATTO E DI VINCOLARE IL LICENZIATARIO AI SUOI TERMINI. QUALORA L’UTENTE NON DISPONGA DI TALE AUTORITÀ O IL LICENZIATARIO NON ACCETTI I TERMINI DEL PRESENTE CONTRATTO, FIREMON NON CONCEDERÀ NÉ CONCEDE IN LICENZA IL SOFTWARE AL LICENZIATARIO E IL LICENZIATARIO NON DOVRÀ INSTALLARE NÉ UTILIZZARE IL SOFTWARE O I SERVIZI.
NONOSTANTE QUALSIASI DISPOSIZIONE CONTRARIA CONTENUTA NEL PRESENTE CONTRATTO O L’ACCETTAZIONE DA PARTE DEL LICENZIATARIO DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO, AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO NON VIENE CONCESSA ALCUNA LICENZA (NÉ ESPRESSAMENTE, NÉ IMPLICITAMENTE, NÉ IN ALTRO MODO) E IL PRESENTE CONTRATTO ESCLUDE ESPRESSAMENTE QUALSIASI DIRITTO RELATIVO A QUALSIASI SOFTWARE CHE IL LICENZIATARIO NON ABBIA ACQUISITO LECITAMENTE O CHE NON SIA UNA COPIA LEGITTIMA E AUTORIZZATA DEL SOFTWARE DI FIREMON.
1. CONCESSIONE DEI DIRITTI. Fatti salvi i termini e le condizioni del presente Contratto, FireMon concede con il presente atto al Licenziatario un diritto e una licenza limitati, non esclusivi e non trasferibili di installare e utilizzare il Software per la Durata della Licenza applicabile. Il Licenziatario utilizzerà il Software esclusivamente per la propria attività interna.
1.1 Limitazioni. Il Software fornito ai sensi del presente Contratto è concesso in licenza, non venduto, al Licenziatario. Il Licenziatario dovrà (e dovrà imporre a qualsiasi utente del Software di): (i) non apportare modifiche non autorizzate al Software né realizzarne copie non autorizzate; (ii) non violare le restrizioni di quantità o di tipologia delle licenze indicate nel relativo Ordine di Acquisto; (iii) astenersi dall’intraprendere qualsiasi azione, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la copia, la decompilazione, il reverse engineering, il reverse assembly o la reverse compilation, volta a derivare o tentare di derivare un equivalente del codice sorgente del Software fornito in formato codice oggetto; (iv) non rimuovere né occultare le eventuali note di proprietà su tutte le copie consentite del Software; (v) non ridistribuire, noleggiare, locare, concedere in licenza, concedere in sublicenza, cedere, prestare o trasferire in altro modo il Software o i diritti del Licenziatario ai sensi del presente Contratto a qualsiasi soggetto; (vi) non utilizzare il Software in un ambiente di servizi gestiti o in outsourcing a supporto di terzi, indipendentemente da chi sia il proprietario dei dispositivi di rete e/o di sicurezza (ad es. firewall, router, bilanciatori di carico, dispositivi di gestione della sicurezza); e/o (vii) proteggere i contenuti del Software in quanto Informazioni Riservate di FireMon e impedirne qualsiasi divulgazione o utilizzo non autorizzati.
1.2 Diritti di audit. Previo ragionevole preavviso scritto al Licenziatario e non più di una volta per anno solare, FireMon si riserva il diritto di verificare la distribuzione e l’utilizzo del Software da parte del Licenziatario al fine di garantirne la conformità al presente Contratto, durante il normale orario lavorativo e con modalità tali da non interferire in modo irragionevole con le attività aziendali del Licenziatario.
1.3 Trasferibilità. Il Licenziatario può installare e utilizzare il Software esclusivamente in abbinamento alla stessa quantità e tipologia di dispositivi indicati nel relativo Ordine di Acquisto. Il Licenziatario non può trasferire o ruotare le licenze tra dispositivi di produzione al fine di evitare Corrispettivi aggiuntivi. A scanso di equivoci, il Licenziatario può trasferire le licenze a un dispositivo sostitutivo all’interno della propria organizzazione, a condizione che rispetti tutti gli altri termini e condizioni del presente Contratto.
1.4 Revocabilità. Qualora il Licenziatario violi i termini sostanziali del presente Contratto, oltre a esercitare qualsiasi altro rimedio legale a sua disposizione, FireMon potrà risolvere tutte le licenze Software concesse al Licenziatario ai sensi del presente Contratto, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle concesse in licenza con Durata della Licenza perpetua.
1.5 MSP. Fermo restando quanto previsto dalla precedente Sezione 1.1(vi), nel caso in cui il Licenziatario acquisisca il Software per l’utilizzo in un ambiente di servizi gestiti o in outsourcing a supporto di terzi, l’acquisizione e l’utilizzo in tale caso saranno disciplinati esclusivamente dai termini indicati all’indirizzo www.firemon.com/msp e non dal presente Contratto.
2. SERVIZI. Subordinatamente al pagamento da parte del Licenziatario dei Corrispettivi applicabili, FireMon compirà sforzi commercialmente ragionevoli per fornire i Servizi in conformità alla relativa Descrizione dei Servizi.
3. CORRISPETTIVI E PAGAMENTO. La presente Sezione 3 si applica esclusivamente al Software e/o ai Servizi acquistati direttamente da FireMon.
3.1 Corrispettivi. Salvo quanto diversamente specificato nel presente documento o in un Ordine di Acquisto, il Licenziatario corrisponderà tutti i Corrispettivi annualmente in via anticipata. I Corrispettivi si basano sui servizi acquistati, non sull’utilizzo effettivo, e devono essere utilizzati entro dodici (12) mesi dalla data della fattura. Gli obblighi di pagamento non sono annullabili e i Corrispettivi versati non sono rimborsabili. Le quantità concesse in licenza non possono essere ridotte rispetto a quelle indicate nell’Ordine di Acquisto durante la Durata della Licenza. FireMon emetterà le fatture con cadenza annuale almeno quindici (15) giorni prima di ciascun anniversario di rinnovo. Qualora FireMon debba effettuare trasferte in relazione all’esecuzione dei Servizi, il Licenziatario accetta di rimborsare le spese di viaggio, quali biglietti aerei, alloggio, pasti e trasporti locali sostenute da FireMon in conformità alle politiche standard di FireMon in materia di viaggi e spese in vigore in quel momento, che FireMon fornirà al Licenziatario su richiesta. FireMon fatturerà al Licenziatario tali spese man mano che vengono sostenute.
3.2 Condizioni di pagamento. Il Licenziatario corrisponderà i Corrispettivi indicati nel relativo Ordine di Acquisto, oltre alle eventuali Imposte applicabili, entro trenta (30) giorni dalla data dell’Ordine di Acquisto. Ai fini del presente Contratto, per “Imposte” si intendono le imposte, comunque denominate, inclusi eventuali interessi, sanzioni o maggiorazioni d’imposta che possano divenire dovuti in relazione alle stesse, applicate da qualsiasi governo federale, statale, locale o estero o da qualsiasi agenzia o suddivisione politica di tale governo; tali imposte includono, senza limitare la generalità di quanto precede, tutte le imposte sulle vendite, sull’uso, sui ricavi lordi, sul valore aggiunto, GST, dazi all’importazione, imposte sui beni mobili o altre imposte. Le Imposte non includono le imposte dovute sul reddito di FireMon o versate per il diritto di FireMon di esercitare la propria attività.
3.3 Mancato pagamento dei Corrispettivi dovuti. In aggiunta a tutti gli altri diritti spettanti a FireMon per legge o in equità, qualora il Licenziatario non corrisponda a FireMon i Corrispettivi previsti dal presente Contratto alla scadenza, FireMon avrà il diritto di sospendere l’erogazione di qualsiasi Servizio. Il Licenziatario rimborserà eventuali costi o spese (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ragionevoli onorari legali) sostenuti da FireMon per il recupero di qualsiasi importo non pagato puntualmente. FireMon potrà accettare qualsiasi assegno o pagamento di qualsiasi importo senza pregiudizio del proprio diritto di recuperare il saldo dell’importo dovuto o di far valere qualsiasi altro diritto o rimedio. Tutti gli importi dovuti ai sensi del presente Contratto sono espressi in valuta statunitense.
4. PROPRIETÀ. Fatta eccezione per i diritti espressamente concessi al Licenziatario nel presente Contratto, FireMon conserva ogni diritto, titolo e interesse su tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi a (i) il Software nonché a qualsiasi modifica, upgrade, aggiornamento o miglioramento apportato allo stesso, consentito o meno ai sensi del presente Contratto, (ii) qualsiasi materiale, informazione o risultato del lavoro derivante da o connesso ai Servizi, escluse le Informazioni Riservate del Licenziatario. Tutti i diritti non espressamente concessi al Licenziatario dal presente Contratto sono espressamente riservati a FireMon. Il Licenziatario riconosce inoltre che la concessione in licenza del Software non costituisce una royalty ad alcun fine fiscale.
5. GARANZIE; ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ.
5.1 FireMon garantisce e dichiara con il presente atto che: (A) FireMon è proprietaria del Software o comunque ha il diritto di concederlo in licenza; e (B) per la durata del Periodo di Garanzia: (i) il funzionamento del Software sarà esente da difetti di materiale e di lavorazione in condizioni di uso normale e sarà sostanzialmente conforme alla Documentazione; e (ii) il Software così come consegnato da FireMon non conterrà alcun tipo di routine software o altro elemento intenzionalmente concepito per impedire l’uso del Software, consentire l’accesso o l’intrusione non autorizzati oppure la cancellazione di software o dati, salvo ai fini dell’applicazione delle restrizioni di licenza.
5.2 Le garanzie che precedono non si applicano nella misura in cui (i) il Software sia stato modificato senza la previa approvazione scritta di FireMon oppure (ii) le non conformità siano causate da prodotti o servizi di terzi.
5.3 L’unico obbligo di FireMon ai sensi della Sezione 5.1(B) consisterà nel compiere sforzi commercialmente ragionevoli per porre rimedio ai difetti sostanziali del Software segnalati per iscritto dal Licenziatario durante il Periodo di Garanzia. Qualora FireMon non riesca a porre rimedio a tali difetti sostanziali, l’unico ed esclusivo rimedio a disposizione del Licenziatario (e l’unica ed esclusiva responsabilità di FireMon) consisterà nel rimborso dei corrispettivi versati per la parte di Software, ove presente, che non sia sostanzialmente conforme alla documentazione.
5.4 La garanzia di cui alla Sezione 5.1(B) si applica esclusivamente alla fornitura iniziale del Software al Licenziatario ed esclude specificamente (i) le licenze Software aggiuntive acquistate dal Licenziatario dopo l’acquisto iniziale del sistema e (ii) qualsiasi software incrementale fornito in relazione ai servizi di supporto del Software.
5.5 Alla scadenza del relativo Periodo di Garanzia, FireMon fornirà i Servizi di supporto e manutenzione del Software per la restante Durata della Licenza applicabile.
LE GARANZIE CHE PRECEDONO SONO GARANZIE LIMITATE E SONO LE UNICHE GARANZIE PRESTATE DA FIREMON. FATTA ECCEZIONE PER LE GARANZIE CHE PRECEDONO, IL SOFTWARE E I SERVIZI SONO FORNITI “COSÌ COME SONO”. FIREMON DECLINA ESPRESSAMENTE OGNI ALTRA GARANZIA, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, NON VIOLAZIONE DI DIRITTI ALTRUI, PACIFICO GODIMENTO E LE GARANZIE DERIVANTI DALLA PRASSI COMMERCIALE O DAGLI USI COMMERCIALI. FIREMON NON GARANTISCE E DECLINA SPECIFICAMENTE QUALSIASI DICHIARAZIONE SECONDO CUI IL SOFTWARE O I SERVIZI SODDISFERANNO I REQUISITI DEL LICENZIATARIO O CHE IL FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE E/O IL SUO UTILIZZO SARANNO ININTERROTTI O PRIVI DI ERRORI, O CHE GLI EVENTUALI DIFETTI DEL SOFTWARE O DEI SERVIZI SARANNO CORRETTI.
6. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ.
6.1 NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, LA RESPONSABILITÀ CUMULATIVA COMPLESSIVA DI FIREMON NEI CONFRONTI DEL LICENZIATARIO, DERIVANTE DA TUTTE LE CAUSE DI AZIONE E DA TUTTE LE TEORIE DI RESPONSABILITÀ, SARÀ LIMITATA E NON ECCEDERÀ GLI IMPORTI CORRISPOSTI A FIREMON AI SENSI DEL RELATIVO ORDINE DI ACQUISTO DA CUI DERIVA TALE RESPONSABILITÀ. LA PRESENTE LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ È CUMULATIVA E NON PER SINGOLO EVENTO. IN NESSUN CASO UNA PARTE SARÀ RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL’ALTRA PER DANNI SPECIALI, INDIRETTI, INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI O PUNITIVI (INCLUSA LA PERDITA DI UTILIZZO, DI DATI O DI PROFITTI, L’INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ O I COSTI DI APPROVVIGIONAMENTO DI SOFTWARE SOSTITUTIVO) DERIVANTI DA O CONNESSI AL PRESENTE CONTRATTO, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE TALE RESPONSABILITÀ DERIVI DA CONTRATTO, GARANZIA, ILLECITO CIVILE (INCLUSA LA NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O ALTRO, E INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE FIREMON SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALE PERDITA O DANNO. LE PARTI HANNO CONVENUTO CHE TALI LIMITAZIONI RIMARRANNO IN VIGORE E SI APPLICHERANNO ANCHE QUALORA UN RIMEDIO RISULTI AVER FALLITO IL PROPRIO SCOPO ESSENZIALE.
6.2 FERMO RESTANDO QUANTO PRECEDE, FIREMON NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ O OBBLIGO PER QUALSIASI INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ O PERDITA DI DATI DERIVANTE DALLA CESSAZIONE DEI DIRITTI DI LICENZA QUI CONCESSI.
6.3 FIREMON AGISCE PER CONTO DI FIREMON E DEI SUOI RIVENDITORI AUTORIZZATI AI FINI DELL’ESCLUSIONE, DELLA DECLINAZIONE E DELLA LIMITAZIONE DI OBBLIGHI, GARANZIE E RESPONSABILITÀ.
6.4 LE LIMITAZIONI CHE PRECEDONO NON SI APPLICHERANNO AI DANNI DERIVANTI DA O CONNESSI A (i) DOLO O COLPA GRAVE DI UNA DELLE PARTI; (ii) VIOLAZIONE DA PARTE DI UNA DELLE PARTI DEI PROPRI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA; (iii) VIOLAZIONE O APPROPRIAZIONE INDEBITA DA PARTE DI UNA DELLE PARTI DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL’ALTRA PARTE, INCLUSI I SEGRETI COMMERCIALI; O (iv) OBBLIGHI DI PAGAMENTO DEL LICENZIATARIO.
7. MANLEVA.
7.1 Durante la vigenza del presente Contratto, FireMon manleverà a proprie spese il Licenziatario da qualsiasi pretesa, azione e spesa (inclusi ragionevoli onorari legali) nella misura in cui tale azione si fondi su una pretesa di terzi secondo cui l’utilizzo del Software da parte del Licenziatario, come espressamente autorizzato ai sensi del presente Contratto, viola i diritti brevettuali statunitensi di tale terzo, a condizione che il Licenziatario comunichi tempestivamente per iscritto a FireMon tale pretesa.
7.2 Gli obblighi di FireMon previsti dalla presente Sezione 7 non si applicano ad alcuna azione fondata su pretese relative a: (i) qualsiasi personalizzazione o modifica apportata dal Licenziatario al Software; e/o (ii) violazione causata dalla combinazione del Software con hardware o software di terzi non forniti da FireMon; e/o (iii) violazione nella misura in cui sarebbe stata evitata se il Licenziatario avesse installato gli aggiornamenti forniti da FireMon; e/o (iv) pretese che sarebbero state evitate utilizzando la versione del Software allora corrente messa a disposizione del Licenziatario.
7.3 FireMon avrà il controllo esclusivo del processo di manleva, della difesa e di tutte le relative trattative transattive, e il Licenziatario collaborerà ragionevolmente con FireMon nella difesa e/o nella transazione delle stesse. In nessun caso il Licenziatario potrà transigere una pretesa o un procedimento senza la previa approvazione scritta di FireMon.
7.4 Qualora un Software, o una parte sostanziale dello stesso, sia dichiarato lesivo di diritti altrui da un tribunale competente, oppure qualora FireMon ritenga che il Software possa essere oggetto di una pretesa o essere dichiarato lesivo, FireMon potrà, a propria discrezione e a proprie spese (i) sostituire o modificare il Software in modo da renderlo non lesivo, a condizione che il Software sostitutivo offra funzionalità sostanzialmente analoghe; (ii) ottenere per il soggetto manlevato una licenza per continuare a utilizzare il Software; oppure (iii) qualora non sia possibile ottenere modifiche o una licenza d’uso del Software a condizioni commercialmente ragionevoli, FireMon potrà (a) risolvere la licenza relativa al Software interessato e (b) previa restituzione del Software da parte del soggetto manlevato o certificazione della sua distruzione, rimborsare una quota proporzionale dei Corrispettivi versati dal soggetto manlevato a FireMon (o al Rivenditore Autorizzato) per tale Software per la restante Durata della Licenza in corso. La manleva qui prevista costituisce l’intera responsabilità di FireMon e dei suoi Rivenditori Autorizzati e l’unico ed esclusivo rimedio a disposizione dei soggetti manlevati per qualsiasi pretesa di violazione della proprietà intellettuale da parte del Software o in relazione allo stesso.
7.5 Il Licenziatario manleverà a proprie spese FireMon da qualsiasi pretesa, azione, responsabilità, costo e spesa (inclusi ragionevoli onorari legali) derivanti da o relativi alla violazione da parte del Licenziatario delle Sezioni 1 o 9 oppure a qualsiasi negligenza o dolo del Licenziatario o dei suoi dipendenti e/o agenti.
8. RINNOVO E RISOLUZIONE.
8.1 La Durata della Licenza di ciascun abbonamento al Software sarà quella indicata nel relativo Ordine di Acquisto. Salvo quanto diversamente specificato in un Ordine di Acquisto, gli abbonamenti al Software si rinnoveranno automaticamente direttamente con FireMon per periodi aggiuntivi di un anno, a meno che una delle parti non comunichi all’altra per iscritto (l’e-mail è accettata) con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla fine del periodo in corso. I corrispettivi di rinnovo non supereranno il sei percento (6%) dei prezzi del periodo precedente, salvo quanto diversamente specificato nell’Ordine di Acquisto.
8.2 Il presente Contratto è efficace fino alla sua risoluzione. FireMon può risolvere il presente Contratto in qualsiasi momento in cui il Licenziatario non abbia una sottoscrizione attiva al Software o ai Servizi, mediante preavviso scritto di trenta (30) giorni. Ciascuna parte può risolvere il presente Contratto in caso di violazione sostanziale ad opera dell'altra parte o degli obblighi previsti dal presente contratto, qualora tale violazione non sia sanata entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. FireMon avrà il diritto di risolvere il presente Contratto per violazione sostanziale qualora il Licenziatario non corrisponda puntualmente a FireMon (o a un Fornitore Autorizzato, se applicabile) i Corrispettivi non contestati, se tale violazione non è sanata entro cinque (5) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.
8.3 Salvo quanto espressamente consentito ai sensi delle Sezioni 5.3 e/o 7.4, tutti i Corrispettivi non sono rimborsabili.
8.4 Alla scadenza o alla risoluzione della licenza concessa in base a qualsiasi Ordine di Acquisto, il Licenziatario dovrà cessare immediatamente l'utilizzo del Software interessato, non oltre la relativa data di scadenza o risoluzione. Salvo espressa autorizzazione scritta di FireMon, qualsiasi utilizzo di tale Software successivo alla relativa data di cessazione avverrà su base non autorizzata e priva di licenza.
8.5 Le disposizioni delle Sezioni 1, 3-6, 8-12 e 15 sopravvivranno alla risoluzione o alla scadenza del presente Contratto e rimarranno pienamente valide ed efficaci.
9. CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI. Il Licenziatario accetta che il Software non venga spedito, trasferito o esportato in alcun Paese né utilizzato in alcun modo vietato dall'Export Administration Act degli Stati Uniti o da qualsiasi altra legge, restrizione o regolamento in materia di esportazione, inclusi a titolo esemplificativo l'elenco degli Specially Designated Nationals del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti o la Denied Person's List o la Entity List del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (collettivamente, le "Leggi sull'Esportazione"). Inoltre, il Licenziatario dichiara e garantisce di non essere cittadino di, né altrimenti ubicato in, un Paese soggetto a embargo (inclusi a titolo esemplificativo Iran, Siria, Sudan, Cuba e Corea del Nord) e di non essere altrimenti soggetto, ai sensi delle Leggi sull'Esportazione, a divieto di ricevere il Software. Tutti i diritti concessi al Licenziatario ai sensi del presente Contratto decadranno immediatamente qualora il Licenziatario non rispetti i termini della presente Sezione 9.
10. AVVISI DI PROPRIETÀ. Il presente Contratto non concede alcun diritto di utilizzare segni identificativi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, denominazioni commerciali, marchi, insegne commerciali, marchi di servizio o simboli, nonché loro abbreviazioni, contrazioni o imitazioni) di proprietà di FireMon o utilizzati per identificare prodotti o servizi di FireMon. Il Licenziatario si impegna a non utilizzare il nome di FireMon né a fare riferimento a FireMon, direttamente o indirettamente, in alcun modo, senza l'approvazione scritta di FireMon.
11. RISERVATEZZA.
11.1 Obblighi di utilizzo e di non divulgazione.
11.1.1 Informazioni Riservate. La parte che divulga Informazioni Riservate è la "Parte Divulgante" e la parte che riceve Informazioni Riservate è la "Parte Ricevente". Per "Informazioni Riservate" si intendono (i) l'esistenza e i termini del presente Contratto, (ii) il Software e (iii) qualsiasi informazione divulgata dalla Parte Divulgante o per suo conto alla Parte Ricevente, oralmente, per iscritto o con qualsiasi altro mezzo, comunque documentata (o non documentata), incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività effettive e prospettate della Parte Divulgante; informazioni finanziarie; servizi; prodotti; prezzi; proprietà intellettuale; tecniche; processi; operazioni; know-how; materiali di marketing; analisi; strategie; previsioni; concetti; idee; o qualsiasi informazione derivata, sintetizzata o estratta da quanto precede.
11.1.2 Eccezioni alle Informazioni Riservate. Le Informazioni Riservate non includono, salvo ove richiesto dalla legge applicabile, alcuna informazione: (i) che la Parte Divulgante autorizzi per iscritto la Parte Ricevente a divulgare senza restrizioni; (ii) che sia o divenga di pubblico dominio per cause diverse da una violazione del presente Contratto da parte della Parte Ricevente; (iii) che la Parte Ricevente possa dimostrare di conoscere prima della divulgazione ai sensi del presente Contratto, o che sia sviluppata autonomamente dalla Parte Ricevente senza riferimento alle Informazioni Riservate; (iv) che sia ricevuta dalla Parte Ricevente da una fonte che, al momento di tale ricezione, la Parte Ricevente possa positivamente dimostrare non essere vincolata da un obbligo di riservatezza nei confronti della Parte Divulgante; oppure (v) i Dati Anonimi Aggregati.
11.1.3 Obblighi. Ciascuna parte manterrà le Informazioni Riservate rigorosamente riservate e adotterà almeno lo stesso grado di diligenza che impiega per proteggere la riservatezza delle proprie informazioni proprietarie e riservate di pari importanza e, in ogni caso, una protezione conforme agli standard di settore. Ciascuna parte può tuttavia divulgare le Informazioni Riservate dell'altra al proprio personale impegnato in un utilizzo consentito dal presente Contratto e che abbia necessità di conoscerle, a condizione che tale personale: (i) riceva istruzioni di trattare tali Informazioni Riservate in modo confidenziale e di non utilizzarle o divulgarle se non come consentito dal presente Contratto e/o (ii) sia soggetto a un obbligo di legge relativo a limitazioni d'uso e obblighi di riservatezza sostanzialmente analoghi alle limitazioni d'uso e agli obblighi di riservatezza qui previsti. Nessuna delle parti utilizzerà le Informazioni Riservate dell'altra parte se non esclusivamente per quanto necessario nell'ambito e durante l'esecuzione del presente Contratto, o come espressamente concesso in licenza ai sensi dello stesso. Ciascuna parte sarà responsabile di qualsiasi uso o divulgazione impropri delle Informazioni Riservate dell'altra da parte propria o dei rispettivi funzionari, amministratori, dirigenti, soci, titolari, personale (inclusi i soggetti che in seguito divengano ex soci, titolari, dipendenti, agenti o collaboratori indipendenti) (collettivamente, i "Rappresentanti").
11.2 Divulgazioni obbligatorie. Ciascuna parte può divulgare le Informazioni Riservate nella misura richiesta dalla legge o da un provvedimento di un tribunale o di un'autorità governativa; a condizione, tuttavia, che il destinatario di tali Informazioni Riservate ne dia tempestiva comunicazione al titolare delle stesse, ove consentito dalla legge, e si adoperi con ragionevole diligenza per cooperare con il titolare di tali Informazioni Riservate, a spese di quest'ultimo, qualora il titolare desideri ottenere un provvedimento cautelare o altrimenti tutelare la riservatezza di tali Informazioni Riservate.
11.3 Tutela cautelare. Ciascuna parte riconosce e accetta che qualsiasi violazione di una disposizione della presente Sezione 11 da parte sua, o del proprio personale, può causare un danno immediato e irreparabile alla parte non inadempiente e che, in caso di tale violazione, la parte non inadempiente avrà diritto di richiedere una tutela cautelare (senza alcun obbligo di prestare cauzione o altra garanzia) in aggiunta a ogni altro rimedio disponibile per legge o in equità.
11.4 Restituzione o distruzione. Alla scadenza o alla risoluzione del presente Contratto, ciascuna Parte dovrà, entro dieci (10) giorni lavorativi, a propria scelta (i) restituire tutte le Informazioni Riservate ricevute dall'altra Parte; oppure (ii) distruggere o cancellare in modo sicuro, conformemente agli standard di settore riconosciuti, tutte le Informazioni Riservate e le copie o i duplicati, nonché tutte le sintesi o gli estratti delle stesse, su qualsiasi supporto. Su richiesta, ciascuna Parte consegnerà all'altra Parte una conferma scritta di un funzionario responsabile attestante l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente Sezione. Nulla nel presente Contratto sarà interpretato nel senso di impedire alla Parte Ricevente di conservare copie di archivio di dati o Informazioni Riservate per soddisfare le proprie politiche di audit, legali o di conservazione documentale, purché la riservatezza delle informazioni sia mantenuta conformemente ai termini di utilizzo e di non divulgazione qui previsti e tale conservazione sia conforme alla legge applicabile.
11.5 Dati di telemetria. Con il presente atto il Licenziatario riconosce, accetta ed espressamente acconsente alla raccolta e all'utilizzo dei Dati di Telemetria da parte di FireMon. FireMon non rivendica la titolarità di alcun Dato di Telemetria. Il Licenziatario concede con il presente atto a FireMon un diritto non esclusivo, esente da royalty, perpetuo, irrevocabile, trasferibile e valido in tutto il mondo di riprodurre, analizzare, esaminare, elaborare, diagnosticare o altrimenti utilizzare i Dati di Telemetria (in tutto o in parte) allo scopo di supportare, mantenere e fornire il Software, nonché per ricerche di marketing e attività di targeting commerciale da parte di FireMon (la "Licenza sui Dati di Telemetria"). FireMon non divulgherà i Dati di Telemetria a terzi e li utilizzerà esclusivamente in conformità alla Licenza sui Dati di Telemetria, fermo restando che FireMon potrà fornire i Dati di Telemetria a terzi che prestino a FireMon servizi relativi al Software (i quali proteggeranno i Dati di Telemetria a termini e condizioni di portata equivalente a quelli del presente Contratto). Oltre ai diritti concessi ai sensi della Licenza sui Dati di Telemetria, il Licenziatario riconosce e accetta che FireMon ha il diritto di trasformare i Dati di Telemetria in Dati Anonimi Aggregati, i quali saranno successivamente disciplinati esclusivamente dalla Sezione 11.6.
11.6 Dati anonimi aggregati. FireMon sarà titolare di tutti i diritti, titoli e interessi (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale) sui Dati Anonimi Aggregati. A scanso di equivoci, FireMon può utilizzare, vendere, concedere in licenza, accedere a, divulgare, modificare e creare opere derivate dai Dati Anonimi Aggregati in perpetuo e per qualsiasi finalità, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la generazione di benchmark di settore e lo sviluppo e miglioramento dei prodotti e servizi di FireMon.
12. LEGGE APPLICABILE; FORO COMPETENTE. Il presente Contratto si considererà stipulato nello Stato del Kansas, Stati Uniti d'America, e sarà disciplinato e interpretato in conformità alle leggi di tale Stato, con esclusione delle norme sui conflitti di legge e con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci. Il foro unico ed esclusivo e la giurisdizione competente per qualsiasi rivendicazione o controversia derivante dal presente Contratto o connessa al Software saranno quelli della Contea di Johnson, Kansas. Il Licenziatario con il presente atto si sottopone irrevocabilmente e acconsente alla giurisdizione personale nella suddetta sede.
13. PUBBLICITÀ. In considerazione della/e licenza/e concessa/e ai sensi del presente Contratto, FireMon può identificare pubblicamente il Licenziatario come cliente FireMon, emettere un comunicato stampa che annunci la stipula del presente Contratto e fare riferimento ai prodotti concessi in licenza e ai servizi acquistati. Qualsiasi ulteriore attività pubblicitaria da parte di una delle parti richiederà la previa approvazione scritta.
14. LICENZE SOFTWARE DI VALUTAZIONE. Di volta in volta, FireMon può fornire al Licenziatario Software concesso in licenza per finalità di valutazione interna e non per uso in produzione ("Software di Valutazione"). Il Licenziatario può installare e utilizzare il Software di Valutazione su base non esclusiva e non trasferibile, per un periodo limitato, al solo scopo di determinare se acquistare una licenza commerciale per il Software e non per generare ricavi, per attività commerciali o per altre finalità produttive o di sviluppo. Eventuali chiavi di licenza fornite per una prova gratuita scadranno automaticamente e potranno rendere il Software di Valutazione non funzionante al termine del periodo di prova gratuita. FireMon si riserva il diritto di esercitare i propri diritti di audit ai sensi del presente Contratto per verificare la conformità alla presente Sezione 14. Le disposizioni del presente Contratto relative alla Concessione dei Diritti (diverse dalle Sezioni 1.1 e 1.3), alla Garanzia (diverse dalle Esclusioni di Garanzia), alle esclusioni di cui alla Sezione 6.3 e/o all'obbligo di Manleva di FireMon non si applicheranno al Software di Valutazione. A scanso di equivoci, FireMon non fornisce Servizi di supporto per alcun Software di Valutazione. IL SOFTWARE DI VALUTAZIONE È FORNITO "COSÌ COM'È" E "COME DISPONIBILE", CON TUTTI I DIFETTI E SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, E L'INTERO RISCHIO RELATIVO A QUALITÀ SODDISFACENTE, ACCURATEZZA E IMPEGNO È A CARICO DEL LICENZIATARIO.
15. DISPOSIZIONI VARIE.
15.1 Il presente Contratto (inclusi eventuali documenti espressamente richiamati nello stesso, i cui termini sono qui incorporati mediante rinvio) costituisce l'intero accordo e l'intesa tra le parti in merito all'oggetto dello stesso e assorbe tutte le precedenti discussioni scritte o orali intercorse tra di esse. FireMon può aggiornare o rivedere i presenti termini di volta in volta a propria esclusiva discrezione senza preavviso al Licenziatario e raccomanda al Licenziatario di consultare regolarmente la versione più recente del presente contratto pubblicata all'indirizzo www.firemon.com/SLSA per restare aggiornato sui termini in vigore. L'utilizzo continuato del Software e/o dei Servizi di Supporto dopo qualsiasi aggiornamento o revisione costituisce accettazione di tali aggiornamenti o revisioni. Installando e utilizzando il Software, il Licenziatario accetta che eventuali termini e condizioni contenuti in qualsiasi Ordine di Acquisto trasmesso dal Licenziatario o in altra corrispondenza tra le parti relativa al Software e/o ai Servizi che tentino di differire o variare rispetto ai termini qui previsti sono nulli e privi di qualsiasi validità o efficacia, nonostante l'elaborazione di tale Ordine di Acquisto da parte di FireMon.
15.2 Qualora una disposizione del presente Contratto sia ritenuta inefficace, tale disposizione sarà modificata solo nella misura necessaria a renderla efficace. Qualora tale disposizione non possa essere modificata per renderla efficace, i restanti termini e disposizioni del presente Contratto rimarranno pienamente validi ed efficaci e tale disposizione inefficace si considererà non facente parte del presente Contratto.
15.3 FireMon può cedere il presente Contratto in connessione con la vendita, la fusione o la cessione dei propri beni e/o attività operative.
15.4 Salvo quanto specificamente previsto in una rinuncia scritta sottoscritta da un rappresentante debitamente autorizzato della parte che intende far valere il proprio diritto, la mancata applicazione o la rinuncia a un termine del presente Contratto non costituirà rinuncia a tale termine in alcun momento o circostanza e non darà luogo ad alcuna restrizione o condizione riguardo alla pronta, piena e rigorosa applicazione dei termini del presente Contratto.
15.5 FireMon non sarà responsabile nei confronti del Licenziatario per il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto qualora tale inadempimento sia dovuto a cause al di fuori del proprio controllo, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cause di forza maggiore, terremoti, incendi, inondazioni, embarghi, catastrofi, sabotaggi, interruzioni di servizi di pubblica utilità o di trasmissione, divieti o regolamenti governativi, emergenze nazionali, insurrezioni, tumulti o guerre, o virus non derivanti da atti od omissioni di FireMon, dei suoi dipendenti o agenti, scioperi, interruzioni del lavoro o altre vertenze sindacali.
15.6 Il presente Contratto non crea alcun rapporto di agenzia, associazione, joint venture o impiego. Le parti restano contraenti indipendenti e non hanno alcun potere o autorità di vincolare l'altra o di creare obblighi o responsabilità per conto dell'altra. In nessun caso un dipendente di una parte sarà considerato dipendente dell'altra per qualsivoglia finalità.
15.7 Ciascuna parte riconosce e accetta che i diritti concessi all'altra parte nel presente Contratto sono non esclusivi e che, senza limitare la generalità di quanto precede, nulla nel presente Contratto sarà considerato o interpretato come divieto per una delle parti di partecipare ad accordi commerciali analoghi a quelli qui descritti.
15.8 Nel presente Contratto: (a) eventuali titoli hanno esclusivamente finalità di riferimento e non saranno utilizzati per la costruzione e l'interpretazione del presente Contratto; (b) il singolare include il plurale e il plurale include il singolare; (c) se un termine è definito come una parte del discorso (ad esempio un sostantivo), avrà un significato corrispondente quando utilizzato come altra parte del discorso (ad esempio un verbo); (d) "include", "incluso", "ad esempio", "quale" e termini analoghi non sono espressioni limitative; (e) qualsiasi importo monetario è espresso in dollari USA; e (f) nessuna regola interpretativa si applica a svantaggio di una parte per il fatto che tale parte sia stata responsabile della predisposizione del presente Contratto. L'inglese (come comunemente interpretato negli Stati Uniti) sarà la lingua utilizzata in tutte le comunicazioni scritte tra le parti ai sensi del presente Contratto, incluse tutte le notifiche, relazioni, revisioni, consensi, autorizzazioni e approvazioni previste dal presente Contratto.
15.9 Le parti possono sottoscrivere il presente contratto in forma elettronica e in più esemplari. Ciascun esemplare è considerato un originale e, congiuntamente, gli esemplari costituiscono un unico documento.
16. COMUNICAZIONI. Tutte le comunicazioni richieste o consentite ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuate per iscritto, avranno efficacia al ricevimento e saranno consegnate a mano, per posta elettronica, tramite corriere espresso o per posta raccomandata o certificata degli Stati Uniti, con affrancatura prepagata, indirizzate come segue:
A: FireMon, LLC, 8801 Renner Blvd., Suite 200, Lenexa, KS 66219
Email: Legal@firemon.com
Al Licenziatario: all'indirizzo indicato nell'Ordine di Acquisto
17. DEFINIZIONI.
17.1 Per “Software” si intende il software proprietario di FireMon e la Documentazione forniti al Licenziatario da FireMon in relazione a (i) un acquisto da FireMon o da un rivenditore autorizzato di FireMon (“Rivenditore Autorizzato”), oppure (ii) una licenza di valutazione ai sensi della Sezione 14.
17.2 Per “Documentazione” si intendono i manuali e le guide FireMon che definiscono le funzionalità del Software o dei Servizi, a seconda dei casi.
17.3 Per “Ordine di Acquisto” si intende l'ordine di acquisto, l'ordine di vendita, la fattura o altro documento o processo di ordinazione valido accettato da FireMon dal Licenziatario o dal Rivenditore Autorizzato che contrae con il Licenziatario per il Software e/o i Servizi applicabili.
17.4 Per “Corrispettivi” si intendono tutti gli importi indicati in ciascun Ordine di Acquisto per il Software e/o i Servizi, a seconda dei casi.
17.5 Per “Durata della Licenza” si intende il periodo per il quale la Licenza, fermo restando il rispetto dei termini del presente Contratto, consente l'utilizzo del Software; tale durata dell'abbonamento a tempo determinato sarà indicata nell'Ordine di Acquisto per ciascun titolo Software.
17.6 Per “Diritti di Proprietà Intellettuale” si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i diritti o interessi giuridici immateriali comprovati da o incorporati in: (i) qualsiasi idea, progetto, concetto, tecnica, invenzione, scoperta o miglioramento, indipendentemente dalla brevettabilità, inclusi tuttavia brevetti, domande di brevetto, segreti commerciali e know-how; (ii) qualsiasi opera dell'ingegno, indipendentemente dalla tutelabilità mediante diritto d'autore, inclusi tuttavia i diritti d'autore e qualsiasi diritto morale riconosciuto dalla legge; (iii) qualsiasi marchio commerciale, nome commerciale o marchio di servizio; e (iv) qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale, proprietario o analogo, incluso tutto l'avviamento a esso relativo e, in ciascun caso, su base mondiale
17.7 Per “Servizi” si intendono i servizi standard non personalizzabili (ad es. installazione, implementazione, formazione e/o supporto) forniti da FireMon in conformità a una Descrizione del Servizio relativa a tale servizio.
17.8 Per “Descrizione del Servizio” si intende la Documentazione che riporta le specifiche e i requisiti di un Servizio disponibile presso FireMon. FireMon si riserva il diritto di modificare di volta in volta la/e Descrizione/i del Servizio fornendo al Licenziatario un preavviso scritto di almeno 30 giorni.
17.9 Per “Dati di Telemetria” si intendono i dati generati dal Software relativi allo stato di utilizzo corrente (ad es. account, istanze, IP gestiti, ecc.) nonché altri dati di sistema e di prestazione (ad es. utilizzo della CPU, core, memoria, ecc.).
17.10 Per “Dati Anonimi Aggregati” si intendono i Dati di Telemetria aggregati e resi anonimi in modo tale che tali dati non (i) identifichino il Licenziatario come fonte degli stessi né (ii) includano informazioni che potrebbero essere utilizzate per identificare il Licenziatario.
17.11 Per “Periodo di Garanzia” si intende il periodo che decorre dalla data in cui il Software è inizialmente reso disponibile al Licenziatario per il download e che scade il 30° giorno di calendario da tale data.